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Direttiva ATEX - Responsabilità del fabbricante, responsabilità dell'utilizzatore

Direttiva ATEX
Direttiva ATEX

La direttiva 94/9/CE, entrata in vigore il 1 marzo 1996 e diventata obbligatoria il 1 luglio 2003, impone la certificazione ATEX - ATmosphères EXplosible - a tutti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, commercializzati nell’Unione Europea.

Indipendentemente dal luogo di produzione e dalle normative in esso in vigore, tutti i prodotti, se installati in luoghi a rischio di esplosione, devono essere in possesso del marchio ATEX, eccezion fatta per:

  • le apparecchiature mediche;
  •  le apparecchiature e i sistemi di protezione, quando il pericolo di esplosione è dovuto esclusivamente alla presenza di materie esplosive o di sostanze chimiche instabili;
  •  le apparecchiature per uso domestico;
  •  le apparecchiature destinate all'uso in luoghi di produzione o stoccaggio di esplosivi;
  •  le apparecchiature marittime imbarcate, o comunque offshore;
  • i mezzi di trasporto (esclusi quelli per uso in atmosfere esplosive);
  • le apparecchiature progettate e costruite specificamente per essere utilizzati dalle forze armate o per la tutela delle leggi e dell’ordine pubblico. Non sono esclusi gli apparecchi a doppio uso.
 La direttiva riguarda anche dispositivi destinati a essere utilizzati fuori dall'atmosfera potenzialmente esplosiva, ma utili o indispensabili per il funzionamento sicuro degli apparecchi o sistemi di protezione relativamente ai rischi di esplosione.

Ma cos’è un’atmosfera esplosiva? Si tratta di una miscela caratterizzata dalla presenza contemporanea di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie, polveri in aria e in determinate condizioni atmosferiche - concentrazione di ossigeno nell'atmosfera approssimativamente del 21%, con variazioni di pressione e temperatura al di sopra ed al di sotto dei livelli di riferimento di 101,3 kPa e 20°C. Mentre, un’atmosfera potenzialmente esplosiva è quella suscettibile a trasformarsi in atmosfera esplosiva a causa delle condizioni locali e/o operative.

La normativa ATEX introduce il concetto della Valutazione dei Rischi che tenie conto di tutte le possibili condizioni operative in cui il prodotto può trovarsi, incluse quelle derivanti da anomalie e guasti del prodotto stesso. Ma, in una concezione più corretta della sicurezza, il fabbricante del prodotto e l’utilizzatore hanno doveri interconnessi - la valutazione del rischio di esplosione di un prodotto non può prescindere dalle condizioni del suo impiego.

Il fabbricante è responsabile dei requisiti di sicurezza dei prodotti in rapporto alla loro classificazione ATEX, mentre l’utilizzatore è responsabile degli ambienti di lavoro e delle lavorazioni e quindi dell’utilizzo del prodotto in maniera appropriata. Nello specifico, il fabbricante è tenuto a garantire, nel rispetto di criteri definiti e normati e, se necessario, anche accreditati e certificati da enti o istituti riconosciuti:
  • la disponibilità della documentazione utile per un’informazione completa degli accorgimenti adottati al fine di prevenire il rischio di esplosione del prodotto/impianto;
  •  le informazioni utili affinchè il prodotto/impianto venga utilizzato nelle condizioni e negli ambienti per il quale è stato progettato e rispetto a cui sono state definite le sue caratteristiche di sicurezza.
 La valutazione dei rischi viene eseguita dal fabbricante al fine:
  • di supportare una progettazione basata su un concetto di sicurezza integrata, volta a minimizzare il pericolo di formazione di una miscela esplosiva;
  • ridurre al minimo accettabile la possibilità di inneschi;
  • di garantire la possibilità di contenimento, soffocamento o sfogo della esplosione per minimizzarne gli effetti, tenendo conto anche di eventuali difetti di funzionamento o guasti, indipendentemente dalle condizioni di uso del prodotto, che non possono essergli note.
L’utilizzatore, invece, valuta il rischio di esplosione nelle effettive condizioni operative, in cui il prodotto deve operare (Titolo VIII-bis DLgs 626/94) in accordo alla Direttiva 1999/92/CE ed adotta le misure di necessarie per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, fra cui l’adeguata selezione, installazione/esercizio del prodotto in rapporto alla classe delle zona a rischio.